Entro il 02/11/2024 i soggetti che locano unità immobiliari ad uso abitativo con finalità turistiche o contratti di locazione breve, sono tenuti all’adeguamento alle normative ex art.13-ter del DL 145/2023 ossia al rispetto dell’obbligo di CIN e alla sicurezza degli impianti.
Per quanto riguarda il CIN, di cui si era già trattato in precedenza, adesso diventa attiva la “Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinai a locazione breve o locati per finalità turistiche” (BDSR). Alla banca dati si accede dal sito del Ministero del Turismo.
Per ottenere il CIN (codice identificativo nazionale), occorre però avere effettuato preventivamente l’iscrizione alla banca dati regionale (che a suo tempo avrà rilasciato un codice “regionale”) e soltanto dopo questo passo, sarà possibile operare sulla nuova banca dati per ottenere il CIN.
Il proprietario richiedente il CIN dovrà presentare una dichiarazione ex art.46 e 47 del TU di cui al DPR 445/2000 attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.
Tra l’altro, in caso di mancanza di dati o incongruenza tra questi, sarà la piattaforma Ministeriale a richiedere alla regionale la verifica degli stessi, generando quindi un rapporto incrociato tra gli enti.
Occorre ricordare di conservare la certificazione telematica di rilascio del CIN, una volta ottenuto.
Inoltre, proprio il mantenimento di entrambe le iscrizioni, sul portale regionale e su quello nazionale, implica, come confermato anche dal DM 6/6/2024, che il rilascio del CIN non esonera dall’assolvimento degli oblighi previsti dalle normative regionali. Una tra queste riguarda l’obbligo di esposizione, sia all’interno che all’esterno dell’immobile oggetto di locazione, del codice regionale e adesso anche del CIN.
Tutti gli annunci di dette tipologie di locazioni, dovranno riportare il codice CIN assegnato all’unità abitativa: Airbnb permette di indicarlo nella sezione per le “condizioni e conformità normativa” come “numero di registrazione”, Booking.com lo indica come numero di licenza e così via, pena la cancellazione dell’annuncio.
Per i quesiti: laura7701@virgilio.it
Dott.ssa Laura Bianchi, Dottore Commercialista