In Gazzetta Ufficiale compaiono le modifiche al concordato preventivo introdotte e volte a renderlo forse più interessante. Vediamo le più importanti novità.

A regime, il termine per l’adesione alla proposta viene differito al 31 luglio di ogni anno (era previsto al 30/6) mentre per questo primo anno coincide con il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che è slittato al 31/10/24 (dal 30/9 il termine era già stato differito al 15/10).

Sempre a regime, il software CPB (Concordato Preventivo Biennale) sarà rilasciato entro il 15/6 di ogni anno ed in via autonoma rispetto a quello degli ISA (mentre adesso è incluso “negli ISA”). Vengono riviste anche le cause di esclusione (es. accesso al regime forfetario nel 2024, aver usufruito nel 2023 di regimi agevolativi con esclusione dalla tassazione di redditi in misura superiore al 40% del reddito da lavoro autonomo o d’impresa, modifiche nel 2024 alla compagine sociale per società di persone o associazioni professionali etc.) e i requisiti di accesso (consentito in presenza di debiti ridotti sotto i 5000 € entro il termine di adesione al concordato etc).

Cambia parzialmente anche il reddito d’impresa da utilizzare come base per il conteggio del reddito proposto: per le imprese infatti viene specificato che il reddito normalizzato non deve “contenere” le perdite su crediti (oggetto quindi di neutralizzazione al pari di plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, utili da società di persone e studi associati o srl trasparenti, dividendi etc.).

E’ molto interessante invece che il correttivo preveda espressamente che i benefici premiali ISA, riconosciuti automaticamente per chi accede al concordato indipendentemente dal punteggio ISA raggiunto, siano estesi a quelli relativi all’ IVA (come richiesto da più categorie).

Tra le cause di cessazione dal CPB va evidenziato che viene ridotta dal 50% al 30% la soglia percentuale di riduzione dei ricavi che permette la fuoriuscita dal CPB (da verificare riduzione del reddito, eventuali giorni di sospensione dell’attività etc.).

Inoltre viene introdotta la facoltà di applicare  un’imposta sostitutiva “di favore” sul maggior reddito concordato (rispetto a quello dichiarato nel 2023) così impostata: per i forfettari imposta sostitutiva pari al 10% invece del 15% standard (3% per forfettari start up, invece del 5% standard), per gli altri soggetti invece le aliquote variano in funzione del punteggio ISA: imposta pari al 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8, 12% con ISA  tra 6 e 8, 15% con ISA inferiore a 6.

Chiaramente è stato introdotto questo “sconto” fiscale per dare una maggiore spinta attrattiva al concordato, ma occorre comunque ricordare che le aliquote ridotte verranno applicate al solo differenziale di reddito (ossia alla differenza tra reddito base e reddito concordato) e non all’intero reddito e pertanto risulteranno “interessanti” soltanto in presenza di un differenziale piuttosto rilevante….

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it

Dott.ssa Laura Bianchi

Dottore Commercialista