Importanti istruzioni operative in relazione alla nuova disciplina delle locazioni brevi sono state diffuse dall’Agenzia delle Entrate.

La normativa oggetto di modifica è quella applicabile alle locazioni brevi, ossia ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni. Generalmente trattasi di locazioni a scopo “turistico” e ricomprendono infatti anche le locazioni con servizi aggiuntivi di fornitura biancheria o pulizia locali da parte di singoli cittadini operanti al di fuori di un’attività d’impresa. 

E’ opportuno ricordare che sussiste un limite, fissato dall’art.1 c.595 L 178/2020, per non essere inquadrati come imprenditori, che corrisponde a non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta destinati alla locazione breve; il superamento di tale limite, oltre a far ricadere per semplice presunzione il soggetto nell’ambito dello svolgimento di attività di impresa, ne determina conseguentemente l’impossibilità di applicare la cedolare secca.

Per questa tipologia di contratti fino al 31/12/23 era possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF ossia la cedolare secca del 21%; la norma interviene prevedendo che dall’1/1/2024 tale imposta sostitutiva sarà pari al 26%. 

Viene prevista la possibilità di continuare ad applicare il 21% ma soltanto con riferimento ai contratti stipulati per una sola unità immobiliare per singolo periodo d’imposta. La circolare precisa che il contribuente potrà decidere per quale immobile adottare l’imposta con aliquota ridotta in sede di dichiarazione dei redditi. 

Inoltre viene chiarito che per contratti in corso a cavallo d’anno 2023/2024,  si adotta il principio “pro-rata temporis”: fino al 31/12/23 si applicherà il 21% a tutti i contratti in essere per i giorni di competenza 2023, mentre per i giorni a partire dall’1/1/2024 il calcolo sarà al 26% (salvo per i contratti relativi all’unico immobile  scelto dal proprietario che applicherà per tutto l’anno l’aliquota ridotta al 21%), senza alcuna rilevanza della data di stipula o del pagamento degli stessi.

Le ritenute che i soggetti intermediari alla locazione sono tenuti ad effettuare quando “intervengono nel pagamento dei canoni”, rimane stabilita pari al 21% indipendentemente dal regime adottato dal proprietario, con obbligo del percipiente proprietario di versamento del saldo imposta eventualmente dovuta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it

Dott.ssa Laura Bianchi
Dottore Commercialista