Anche sulle fatture elettroniche, qualora ricorrano i presupposti (es. regime forfettario, operazioni escluse – fuori campo- esenti IVA per importi superiori a 77,47 € etc.), è obbligatorio assolvere l’imposta di bollo: trattandosi però di fatture elettroniche non si procede con l’apposizione fisica della marca da bollo ma si effettua in modo “virtuale”. Si vengono a creare quindi due distinti obblighi: il primo riguarda il momento della fatturazione mentre il secondo il pagamento vero e proprio dell’imposta.
Al momento dell’emissione della fattura da assoggettare all’imposta di bollo, è necessario mettere un flag nel campo che individua il “bollo virtuale”, in modo che sul documento compaia l’indicazione dell’effettiva “apposizione” del bollo virtuale. Il tracciato record contenente tale indicazione farà sì che tale fattura comparirà nell’elenco “A” nel portale fatture e corrispettivi. Qualora si sia dimenticato tale flag, la fattura sarà invece nell’elenco “B”, ossia tra le fatture elettroniche che l’Agenzia delle Entrate segnala come soggette a imposte di bollo ma per le quali non sia stato indicato. A questo punto, sempre da “Fatture e corrispettivi”, si potrà correggere tale fattura e inserire il bollo. Le modifiche sono possibili a partire dal giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento e fino alla fine di tale mese (es. I trimestre, elenchi disponibili dal 15/4 e modificabili entro il 30/4, con unica eccezione il II trimestre con elenchi disponibili dal 15/7 e modificabili entro il 10/9 per proroga feriale).
Successivamente (entro il 15/5-20/9-15-11 e 15/2) è possibile visualizzare l’importo dovuto per i bolli sulle fatture relative al trimestre di riferimento. E’ anche possibile effettuare il pagamento tramite modello F24 che viene generato in automatico, inserendo il codice IBAN sul quale effettuare l’addebito.
Per ogni trimestre è previsto un apposito codice tributo. Se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera i 5000 €, il versamento può avvenire entro il 30/9; se l’importo del primo e secondo trimestre in somma non superano ancora tale limite, entrambi possono essere versati assieme al terzo trimestre entro il 30/11, ciascuno con proprio codice tributo. Il quarto trimestre ha scadenza 28/2 dell’anno successivo.
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