Home IL CONSIGLIO DELLA COMMERCIALISTA LAURA BIANCHI Rottamazione dei ruoli e stralcio | Laura Bianchi

Rottamazione dei ruoli e stralcio | Laura Bianchi

Rottamazione dei ruoli e stralcio, due diverse procedure, vediamole entrambe.

 

La rottamazione dei ruoli è applicabile a carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione nel periodo tra l’1/1/2000 e 30/6/2022. Non rientrano tra questi le ingiunzioni fiscali che l’ente richiedente (normalmente trattasi di enti territoriali) proceda autonomamente all’incasso o per i quali si sia affidato a concessionari locali o avvocati.

Verificato che il debito quindi rientri tra quelli sopra indicati, occorre verificare i requisiti del contribuente, infatti, per l’accesso alla rottamazione occorre che:  il contribuente non abbia presentato  domanda per le precedenti rottamazioni, non abbia aderito a pregresse rottamazioni (DL193/2016 e DL 119/2018) e sia decaduto per non aver pagato le rate, non abbia fruito del saldo e stralcio per omessi versamenti ex L. 145/2018 e sia decaduto per mancato pagamento.

Il beneficio che viene adesso accordato consiste nello sgravio delle sanzioni, degli interessi (sia quelli inclusi nei carichi che quelli di mora) nonché dei compensi per la riscossione. A seguito di presentazione della domanda da parte del contribuente, con scadenza 30/4/2023, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione comunicherà entro il 30/6/2023 l’importo da pagare che dovrà essere versato entro il 31/7/2023.

E’ prevista la possibilità di rateazione in massimo 18 rate (con interessi al 2% annuo) con le seguenti scadenze: 31/7/2023 e 30/11/2023 le prime due rate pari al 10% cadauna dell’intero debito, le successive il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ogni anno.

Lo stralcio invece prevede l’annullamento automatico dei ruoli affidati dalle amministrazioni statali agli Agenti della riscossione nel periodo tra l’1/1/2000 e il 31/12/2015 che non abbiano importo residuo superiore ad € 1000,00.

Non occorre presentare alcuna domanda, l’annullamento verrà effettuato dall’Agenzia delle Riscossioni entro il 31/3/2023 in modo automatico (con effetto chiaramente 1/1/2023).

Esclusi dallo stralcio rimangono soltanto i recuperi delle somme indebitamente ottenute come Aiuti di Stato.

 

Per i quesiti:  laura7701@virgilio.it