Al fine di contrastare le numerose frodi collegate alle procedure di cessione dei crediti e sconto in fattura per le spese inerenti i bonus edilizi, il decreto legge 157/2021 ha modificato a partire dal 12/11/2021 la normativa inerente.

 

Le modifiche riguardano soprattutto i bonus ordinari diversi dal 110% e quindi il bonus facciate al 90%, il bonus per lavori di recupero del patrimonio edilizio al 50%, l’ecobonus al 65%, installazione colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici al 50%.

 

A partire dal 12/11/2021 per tali bonus viene previsto l’obbligo di attestazione di congruità delle spese nonché il visto di conformità. Entrambi gli adempimenti siono richiesti sia in caso di cessione del credito che di sconto in fattura. Nel caso in cui il beneficiario della detrazione opti per il recupero con l’inserimento in dichiarazione dei redditi (e quindi col recupero rateale in 10 anni), può essere evitato il visto di conformità soltanto mediante presentazione della dichiarazione direttamente dal contribuente o traminte il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Quest’ultima previsione è estesa anche al superbonus, per il quale invece non era mai richiesto in caso di inserimento in dichiarazione.

 

Con risposta a delle faq del 22/11/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in virtù di tutela  dei contribuenti, in caso di interventi per i quali siano state regolarmente emesse fatture, effettuati i bonifici, esercitata l’ opzione per la cessione o annotato  in fattura lo sconto da parte dei fornitori in data antecedente l’entrata in vigore del decreto antifrode, quindi ante il 12/11/2021, sarà possibile procedere all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate senza obbligo di apposizione del visto di conformità né dell’asseverazione di congruità spese (a tal fine sarà aggiornata la procedura telematica a partire dal 26/11). Allo stesso modo i crediti con opzioni inviate  all’Agenzia delle Entrate precedentemente al 12/11/21, potranno essere accettati e ceduti ulteriormente, pur in assenza di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese.

Per l’asseverazione di congruità delle spese, in attesa dell’adozione da parte del Ministero della transizione ecologica di apposito decreto, i tecnici potranno fare riferimento ai prezzari individuati dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6/8/2020 (che rimanda a prezzari regionali etc.) I tecnici che potranno rilasciare l’attestazione di congruità delle spese sono gli stessi chiamati ad asseverare gli interventi superbonus ossia geometri, ingegneri, architetti.

 

Si precisa che il presente articolo è aggiornato alla data del 24/11/2021.

 

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it