Con il decreto “Ristori quater” sono sospesi i versamenti fiscali/previdenziali previsti per il mese di dicembre 2020 nel rispetto di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. E’ doveroso evidenziare subito che trattasi di un semplice rinvio: i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati in unica soluzione entro marzo 2021 o mediante nr. 4 rate mensili (la prima con scadenza 16/3/2021) senza interessi.

I tributi oggetto di rinvio sono: Iva mensile relativa a novembre 2020 (scad.16/12), acconto IVA (scad. 28/12), ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative trattenute alle addizionali regionali e comunali IRPEF (scad.16/12) contributi previdenziali assistenziali (scad.16/12).

 

I soggetti interessati dalla sospensione sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che:

  • indipendentemente dalla localizzazione hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente quello in corso al 30/11/20 ricavi o compensi pari o inferiori a 50 milioni di euro e hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di novembre 2020 pari almeno al 33% rispetto al mese di novembre 2019;
  • indipendentemente dalla localizzazione e dal rispetto dei parametri sopra indicati, per gli esercenti le attività sospese dall’art. 1 DPCM 3/11/2020;
  • esercenti con domicilio fiscale, sede legale od operativa nelle “zone arancioni o rosse” individuate dall’ordinanza del 26/11/2020 del Ministero della Salute*;
  • esercenti attività indicate nell’Allegato 2 D.L. 149/2020 ed esercenti attività alberghiera, agenzia di viaggio o tour operator con domicilio fiscale, sede legale od operava nelle zone rosse ex ordinanza 26/11/2020*

(* zone arancioni: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia; zone rosse: Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte)

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it